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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Gestione non autorizzata di rifiuti, occasionalità del fatto e particolare tenuità del fatto

Un commento dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente a una sentenza della Corte di Cassazione del 20 settembre 2019

I fatti oggetto della pronuncia della Cassazione

La vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte riguardava due soggetti imputati in concorso tra di loro per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali ferrosi: contravvenzione prevista e punita dall’art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

A fronte della condanna da parte del Tribunale di Catanzaro, i due soggetti hanno presentato ricorso per Cassazione, lamentando, tra l’altro, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis del Codice penale in relazione all’occasionalità della condotta tenuta.

I due ricorrenti, infatti, hanno sostenuto nel loro atto di impugnazione che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso l’applicazione della suddetta causa di esclusione della punibilità sulla base della non occasionalità della condotta contestata: elemento, quest’ultimo, non significativo per quanto concerne la valutazione della tenuità richiesta dall’art. 131 bis del Codice penale.

Il quadro delle norme penali di riferimento

I due ricorrenti sono stati chiamati a rispondere della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, che punisce con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da 2.600 a 26.000 euro “chiunque – fuori dai casi attinenti all’autorizzazione integrata ambientale – effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione”.

Concretamente i due imputati avevano effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi – costituiti da materiali ferrosi – senza la necessaria autorizzazione tramite un automezzo in loro possesso.

Oltre all’assenza del titolo abilitativo, il fatto tipico della fattispecie contravvenzionale in questione presuppone la non occasionalità della condotta. Infatti, ancorché trattasi di un c.d. reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola attività di gestione per integrare la condotta tipica (ad esempio un solo trasporto di rifiuti), la giurisprudenza pressoché unanime richiede che la condotta non sia assolutamente occasionale. La gestione non autorizzata, infatti, presuppone un minimo di organizzazione, anche rudimentale, come ad esempio la predisposizione di un mezzo adibito al trasporto o l’ingente quantità di rifiuti.

Pertanto, nel caso in cui la condotta sia assolutamente occasionale, il fatto commesso risulta penalmente irrilevante in quanto inoffensivo, con conseguente formula assolutoria piena “perché il fatto non sussiste”.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis del Codice penale, invece, non opera sul piano della tipicità dell’illecito penale. Essa postula, per definizione, un fatto di reato accertato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia nella sua componente oggettiva (fatto tipico e assenza di cause di esclusione dell’antigiuridicità), sia nella sua componente soggettiva (dolo o colpa).

Infatti, ai sensi dell’art. 131 bis del Codice penale “la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

Per rendere più chiaro il concetto, la causa di non punibilità in questione opera, solo per determinate fattispecie individuate in base alla pena massima edittale, laddove il fatto commesso – che resta penalmente rilevante – sia caratterizzato da un’offensività talmente bassa da rendere inopportuna l’applicazione della pena. Tuttavia, l’offensività al bene giuridico protetto dalla norma penale, seppur tenue, deve necessariamente sussistere per poter applicare l’istituto in questione, essendo essa parte integrante (e ineludibile) del fatto tipico di ciascun reato: come accennato, nel caso in cui, invece, difetti totalmente la componente dell’offensività, non sussisterebbe il fatto tipico e l’assoluzione dev’essere piena.

Si precisa, inoltre, che una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto non è priva di effetto: postulando un accertamento penale completo – sia fattuale, sia giuridico –, oltre a essere oggetto di annotazione nel casellario giudiziario, ha efficacia di giudicato per quanto concerne l’accertamento della sussistenza del fatto, della sua rilevanza penale e dell’attribuzione dello stesso all’imputato.

La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto sopra affermato è chiaro, quindi, che:

  • nel caso in cui la condotta di gestione non autorizzata di rifiuti risulti assolutamente occasionale, difetta la tipicità del fatto e, pertanto, il fatto è penalmente irrilevante l’assoluzione non può che essere piena: il fatto non sussiste e risulta superfluo accertare dolo o colpa;

  • laddove, invece, la condotta di gestione non autorizzata non sia occasionale (e il fatto sia stato commesso con dolo o colpa), ma l’offensività del fatto sia lieve, si potrà dare eventuale applicazione all’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., laddove ovviamente sussistano i relativi presupposti.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha dato piena applicazione ai suddetti principi, distinguendo correttamente il piano di operatività della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto dall’eventualità che la condotta di gestione non autorizzata di rifiuti sia occasionale e, quindi, inoffensiva.

Infatti, nel ritenere la pronuncia del giudice di primo grado affetta da vizio di motivazione, la Suprema Corte ha affermato che la contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 consiste in un reato istantaneo (e solo eventualmente abituale), integrando la fattispecie anche una sola condotta di gestione. Tuttavia, afferma la Corte, la condotta dev’essere “indice di una certa organizzazione nello svolgimento di tale attività, organizzazione che può essere desunta sulla base di taluni indici rivelatori quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l'abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito”.

È errato, quindi, invocare il carattere di non occasionalità della condotta per motivare la non applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Ciò, in quanto l’assoluta non occasionalità è il presupposto della stessa fattispecie incriminatrice di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Invero, il Collegio ha ritenuto che “fare riferimento alla non occasionalità della condotta ai fini della esclusione della particolare tenuità del fatto, in una ipotesi in cui agli imputati è stato contestato un solo episodio di trasporto, appare, pertanto, manifestamente illogico posto che siffatta caratteristica, cioè la assoluta occasionalità del trasporto, comporterebbe la assenza di rilevanza penale della condotta, che è cosa evidentemente diversa dalla particolare tenuità del fatto”.

Pertanto, la motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta viziata dalla Cassazione in tanto in quanto il Tribunale di Catanzaro aveva ricondotto la non applicabilità della causa di non punibilità sulla base di un elemento – quale la non occasionalità della condotta – che, a tali fini, non poteva essere oggetto di valutazione.

LT