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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

La gestione dei rifiuti e delle incombenze ambientali in Trentino durante l'emergenza COVID-19

Analisi e commento dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente all’ordinanza contingibile-urgente del Presidente della Provincia del 10 aprile 2020

Le misure fortemente restrittive introdotte dai provvedimenti del Governo e dalla Provincia autonoma di Trento per contenere il diffondersi dell’epidemia dovuta al COVID-19 hanno avuto effetti notevolmente impattanti – ancorché giustificati da esigenze di tutela della salute pubblica – non solo sulla libertà personale delle persone e sulla libertà d’iniziativa economica di alcune imprese, ma anche, e conseguentemente, sulla gestione dei rifiuti e sull’osservanza di alcune incombenze ambientali.

In particolare, la chiusura di tutte le attività non essenziali imposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, nonché la parziale o totale chiusura volontaria di altre attività, hanno determinato un sostanziale blocco nella filiera dei rifiuti e la concreta impossibilità per le imprese di adempiere alle prescrizioni previste dalla legge o dai titoli abilitativi ambientali. Inoltre, con il massivo utilizzo da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, camici e guanti) sia nella c.d. “fase 1”, sia prevedibilmente nelle fasi successive, si è posto il problema della gestione dei dispositivi non più utilizzabili.

Le ordinanze contingibili-urgenti

Per fronteggiare le suddette esigenze, nonché su indicazione di alcune circolari del Ministero dell’Ambiente e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), molte Regioni hanno provveduto ad adottare ordinanze contingibili-urgenti ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006.

L’intervento tramite ordinanza contingibile-urgente – già attivato in Provincia di Trento negli ultimi anni per agevolare la gestione dei materiali risultanti dagli interventi per liberare il territorio dalle frane e smottamenti causati dalla tempesta VAIA – è consentito, ai sensi del richiamato art. 191 del Testo unico ambientale, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere”. In tali ipotesi “il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia (…) possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze (…) hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi”.

Analogamente al resto del territorio nazionale, anche in provincia di Trento, in seguito anche ad alcune istanze dei gestori e delle Associazioni di categoria, è stata adottata il 10 aprile 2020 un’ordinanza contingibile-urgente a firma del Presidente della Provincia volta a scongiurare il blocco della filiera dei rifiuti, a semplificare l’adempimento dei gestori trentini alle prescrizioni ambientali e a fornire alcune linee guida in materia di rifiuti urbani prodotti da soggetti positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché in materia di dispositivi di protezione individuale usati.

Le deroghe in materia di stoccaggio di rifiuti

Il “cuore” dell’ordinanza del 10 aprile 2020 del Presidente della Provincia è rappresentato dalle deroghe in materia di stoccaggio di rifiuti. Come accennato, infatti, il temporaneo blocco di molte attività produttive dovute ai provvedimenti statali e provinciali per contenere l’epidemia, aveva condotto a un sostanziale stallo della filiera dei rifiuti, con conseguente raggiungimento dei limiti temporali o volumetrici previsti dalla legge o dalle autorizzazioni per gli stoccaggi.

Con l’ordinanza del 10 aprile 2020 è stata data la possibilità – nel pieno rispetto di alcune indicazioni fatte pervenire dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall’SNPA – per i gestori che avessero bisogno di aumentare i volumi di stoccaggio e, automaticamente per tutte le imprese, di non conteggiare il periodo dell’emergenza sanitaria ai fini delle soglie temporali previste per lo stoccaggio.

In particolare, per il deposito temporaneo è stata prevista la possibilità – per le sole imprese la cui attività non sia sospesa – di derogare alle soglie quantitative fino al raddoppio di quelle previste dall’art. 183, comma 1, lett. bb), n. 2, del D.Lgs. 152/2006, nonché – per tutte le imprese e in automatico – il non computo automatico del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 ai fini dei limiti temporali previsti dalla medesima norma.

Per le attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) è stato stabilito – per tutte le imprese e in automatico – il non computo del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 ai fini dei termini massimi previsti dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2003. Inoltre, ma per le sole imprese la cui attività non sia sospesa, è stata contemplata la possibilità di superare le soglie di capacità massima fino al 50% di quelle autorizzate o previste dalla legge, previa trasmissione di apposita autodichiarazione attestante il rispetto di alcune condizioni, con particolare riguardo alle misure tecniche e gestionali antincendio dell’impianto, ai bacini di contenimento e alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Si è altresì stabilito a favore dei gestori che avessero beneficiato delle suddette deroghe il termine di sessanta giorni dal 31 luglio 2020 per il rientro nelle soglie previste dalla legge o dalle autorizzazioni, nonché la necessità di garantire sempre e comunque un elevato grado di tutela dell’ambiente.

Le disposizioni in materia di titoli abilitativi ambientali

L’ordinanza del 10 aprile 2020 è intervenuta anche dettando alcune disposizioni in materia di titoli abilitativi ambientali (autorizzazioni, valutazioni ambientali, bonifiche ecc…), contemplando alcuni rinvii riguardanti l’osservanza di alcune raccomandazioni o prescrizioni previste dai suddetti titoli e stabilendo specifiche disposizioni per determinati adempimenti. Si segnala in particolare la tassativa disciplina prevista dall’ordinanza in materia di autonomi controlli e di messa in esercizio degli impianti.

Le disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

In materia di terre e rocce da scavo l’ordinanza del Presidente ha previsto la possibilità di sospensione dei lavori per il periodo dell’emergenza epidemiologica, salva la necessità, una volta riprese le attività di cantiere, di comunicare all’amministrazione il periodo di sospensione con conseguente allungamento dei termini per l’utilizzo delle terre e rocce.

Le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani

L’ordinanza del 10 aprile 2020 stabilisce altresì tassative prescrizioni per la gestione dei rifiuti urbani prodotti da nuclei famigliari nei quali uno o più soggetti risultino positivi al COVID-19 ovvero siano in quarantena obbligatoria. In particolare, è previsto che i rifiuti urbani prodotti dai suddetti nuclei famigliari non debbano essere differenziati; tutti i rifiuti, inoltre, devono essere riposti in due o più sacchetti l’uno dentro l’altro e chiusi con lacci o nastro; e dopo la chiusura occorre lavarsi le mani e tenere distanziati gli animali domestici dai sacchetti. Dev’essere altresì contattato il gestore del servizio pubblico di raccolta al fine di conoscere le misure ulteriori presenti nel territorio comunale. Infine, è stato disposto l’obbligo di conferimento dei suddetti rifiuti in discarica o a impianto di incenerimento: nel caso di conferimento in discarica è prescritta la sanificazione dei piazzali della discarica di Ischia Podetti nell’osservanza delle relative circolari di ISPRA, il trasporto con containers chiusi e la copertura dei rifiuti onde scongiurare ogni tipo di dispersione.

In relazione alla gestione dei dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine, guanti, camici) di attività produttive, commerciali o di servizi pubblici o privati, l’ordinanza del Presidente ha previsto l’obbligo di conferimento nell’indifferenziato, previo confezionamento in doppio sacchetto e chiusura sigillante, con avvio, da parte del gestore del servizio pubblico urbano, sempre allo smaltimento in discarica o a termodistruzione.

La ricognizione degli effetti delle deroghe degli atti statali e provinciali sui procedimenti amministrativi ambientali

Infine, nel corso degli ultimi quattro mesi sono intervenuti molteplici atti statali e provinciali per disciplinare i termini dei procedimenti amministrativi e le scadenze dei titoli abilitativi in costanza dell’emergenza COVID-19. Pertanto, con l’ordinanza del 10 aprile 2020 si è voluta fare altresì chiarezza in ordine agli effetti delle disposizioni dei suddetti provvedimenti statali o provinciali sui procedimenti amministrativi ambientali e sui titoli abilitativi ambientali di competenza della Provincia, effettuandone una ricognizione tramite un apposito allegato.

Gli aggiornamenti di APPA

L’ordinanza contingibile-urgente del 10 aprile 2020 del Presidente della Provincia ha una validità – così come prevede l’art. 191 del D.Lgs. 152/2006 - di sei mesi dalla sua adozione, salva la possibilità di proroga motivata. In seguito alla sua adozione sono intervenuti ulteriori provvedimenti statali, tra cui, in particolare, due D.P.C.M. (10 aprile e 26 aprile 2020) e la legge 27/2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 18/2020. Alla luce di questi ultimi interventi governativi, l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) ha aggiornato sul proprio sito i contenuti dell’ordinanza del Presidente del 10 aprile 2020.

Si invitano, in ogni caso, i lettori ad approfondire i contenuti dell’ordinanza del 10 aprile 2020 consultando il relativo testo, nonché gli aggiornamenti redatti da APPA alla pagina web indicata in calce. 

LT

 
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