In che modo è garantito in Trentino il diritto sancito dalla Convenzione internazionale di Aarhus del 1998, e qual è l’importante contributo fornito dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
L’accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione è regolato in Trentino dalla legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5”. Tale atto normativo recepisce, in materia di accesso alle informazioni (“accesso civico”), le disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
L’accesso all’informazione ambientale
Con specifico riguardo alle informazioni ambientali detenute dalla pubblica amministrazione, il suddetto D.Lgs. 33/2013, con l’art. 40 (direttamente applicabile nel contesto normativo provinciale e a sua volta ispirato alla Convenzione Internazionale di Aahrus del 1998), stabilisce che qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere l’accesso all’informazione ambientale senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta.
Il concetto d’informazione ambientale è inteso in un senso estremamente ampio: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento agli elementi dell’ambiente (ad esempio, aria, acqua, suolo, ecc.), ai fattori, alle misure, alle attività che hanno un impatto su tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi), allo stato di salute e alle condizioni di vita delle persone. L’autorità pubblica è tenuta a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dalla domanda. Se l’autorità pubblica non dispone delle informazioni dovrà indicare al richiedente l’altra autorità pubblica a cui rivolgersi o inoltrare direttamente la richiesta a tale autorità. La richiesta di informazioni può essere respinta se la domanda è chiaramente irragionevole o troppo generica; riguarda documenti la cui elaborazione è ancora in corso; pregiudica il superiore interesse nazionale (ad esempio le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza). I motivi di diniego devono tuttavia essere sempre interpretati in modo restrittivo tenendo conto dell’interesse pubblico alla diffusione dell’informazione. Il diniego deve, inoltre, essere sempre motivato.
Il portale Amministrazione Trasparente della Provincia autonoma di Trento (www.trasparenza.provincia.tn.it) contiene un’apposita sezione dedicata all’accesso civico, in cui sono indicate all’utente le modalità attraverso cui effettuare la richiesta ed è pubblicato il registro degli accessi. Da quest’ultimo, che specifica l’oggetto delle varie richieste di accesso, si evince che nel 2019 in Trentino sono state 55 le richieste di accesso a informazioni di tipo ambientale.
La diffusione dell’informazione ambientale
Per garantire l’accesso alle informazioni, l’autorità pubblica è tenuta non solo a svolgere un ruolo passivo, assicurando la trasparenza dei dati a propria disposizione, ma anche un ruolo attivo, mobilitandosi per favorire la raccolta, l’aggiornamento e la diffusione delle informazioni. Attività di orientamento, campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale, banche dati elettroniche, registri, inventari, rapporti sullo stato dell’ambiente sono alcuni degli strumenti da utilizzare a questo scopo.
L’art. 40 del D.Lgs. 33/2013 (direttamente applicabile nel contesto normativo provinciale) recepisce la previgente normativa nazionale in materia di diffusione delle informazioni ambientali, stabilendo che le amministrazioni pubblichino, sui propri siti istituzionali, le informazioni ambientali che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
Nel “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022”, approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 95 del 30 gennaio 2020, è indicato il modo in cui è prevista la diffusione delle informazioni ambientali.
Il portale Amministrazione Trasparente della Provincia autonoma di Trento (www.trasparenza.provincia.tn.it) contiene un’apposita sezione dedicata alla diffusione delle informazioni ambientali, con l’indicazione puntuale dei siti e delle pagine web in cui reperire le informazioni.
Il ruolo di APPA
L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente contribuisce in modo decisivo a rendere sostanziale il diritto di accesso alle consistenti informazioni ambientali da essa detenute e alle attività di diffusione delle medesime.
Per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali detenute dall'Agenzia, è possibile richiederlo attraverso la procedura prevista in generale per le strutture della Provincia autonoma di Trento, descritta sul portale Amministrazione Trasparente (www.trasparenza.provincia.tn.it).
Per quanto riguarda la diffusione delle informazioni ambientali, essa è svolta soprattutto attraverso il sito web dell’Agenzia (old.appa.provincia.tn.it) e il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della provincia di Trento, pubblicazione periodica consultabile anch’essa sul sito web dell’Agenzia.
MN