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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Accesso alla giustizia in caso di potenziali violazioni della normativa ambientale

Un approfondimento dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente su un diritto garantito dalla Convenzione di Aarhus ratificata dall’Italia nel 2001.

Nel 1998, nella città danese di Aarhus, è stata sottoscritta la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (nota come Convenzione di Aarhus). Essa riconosce il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente che ne assicuri salute e benessere. La partecipazione ai processi decisionali, l’accesso alle informazioni e l’accesso alla giustizia sono riconosciuti come diritti che devono essere rispettati, pena la possibilità per il cittadino di ricorrere all’organo giurisdizionale. La Convezione di Aarhus è entrata in vigore nel 2001 e, ad oggi, è stata ratificata da 47 Parti. L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 2001 (L. 108/2001). Approfondiamo il tema dell’accesso alla giustizia in caso di potenziali violazioni della normativa ambientale (art. 9, comma 3, della Convenzione di Aarhus).

Gli strumenti a disposizione

L’ordinamento giuridico mette a disposizione di coloro che riscontrino sul territorio una possibile o potenziale violazione della normativa ambientale alcuni strumenti, talvolta anche impliciti:

  • la possibilità di presentare esposti o segnalazioni, anche anonime, all’autorità amministrativa, come, ad esempio, una delle Agenzie della rete del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);
  • a fronte di fatti di rilevanza penale è prevista la facoltà per il cittadino di presentare un esposto o una denuncia alla Procura della Repubblica territorialmente competente o alla polizia giudiziaria. Se per il cittadino comune denunciare un reato è una facoltà, per i pubblici ufficiali è un dovere: ai sensi dell’art. 331 del Codice di procedura penale, infatti, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato devono farne denuncia;
  • la possibilità di vedersi risarcito il danno ingiusto conseguente a un fenomeno di danno o di inquinamento ambientale.

Il danno ambientale

L’ultimo punto, consistente nella risarcibilità del danno ambientale e del relativo danno patrimoniale conseguente, merita un ulteriore, breve approfondimento. Il danno ambientale oggi trova la sua disciplina nella parte sesta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l’art. 300 definisce il danno ambientale come “qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”.

Senza entrare nel merito dell’esatta perimetrazione del concetto di danno ambientale, con riferimento alla risarcibilità del danno in questione è di fondamentale importanza rappresentare che la legittimazione attiva spetta esclusivamente allo Stato – e, per esso, al Ministero dell’ambiente – con conseguente carenza di legittimazione per i singoli cittadini, le associazioni ambientaliste e gli enti territoriali. La legittimazione esclusiva del Ministero dell’ambiente è giustificata dalla funzione riparatoria della responsabilità per danno ambientale.

A fronte della suddetta legittimazione esclusiva statale ci si chiede che strumenti abbia il cittadino comune o l’ente territoriale per vedersi ristorato il c.d. “danno patrimoniale conseguente”, per tale intendendosi il pregiudizio derivante dalla lesione del bene giuridico ambientale. La risposta alla domanda risiede negli ordinari strumenti risarcitori che l’ordinamento giuridico conosce e, su tutti, la responsabilità aquiliana dell’art. 2043 del Codice civile. In particolare, l’art. 2043 del Codice civile (“risarcimento per fatto illecito”) impone a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto di risarcirlo. Pertanto, colui che in virtù di un fatto che ha causato un danno ambientale ritenga leso il proprio diritto alla salute o un diverso interesse giuridicamente rilevante, ha la possibilità di chiedere il risarcimento del relativo danno (patrimoniale o non patrimoniale) tramite un’azione risarcitoria civilistica: azione che, laddove il fatto che ha causato il danno ambientale assuma rilevanza penale, può essere altresì esercitata tramite la costituzione di parte civile nel relativo giudizio penale.

LT