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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

La qualificazione dei rifiuti: due recenti pronunce della Corte di Cassazione

Nel luglio 2018, la Suprema Corte è intervenuta per stabilire cosa occorre a qualificare la pericolosità di un rifiuto in sede di controllo. Un commento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

L'accertamento sulla pericolosità di un rifiuto: per la Cassazione è sufficiente una pericolosità oggettiva.

La Suprema Corte si è pronunciata sulla necessità di verificare la pericolosità di un rifiuto da parte della competente Agenzia per la protezione dell'ambiente, enunciando un principio di diritto che, ancorché desti alcune perplessità nella dottrina penale ambientale, era già emerso precedentemente.

La fattispecie concreta da cui trae origine la pronuncia della Terza Sezione (sentenza n. 30018 del 4 luglio 2018) riguarda la gestione di una discarica abusiva con presenza di rifiuti pericolosi.

In seguito alla condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 da parte del Tribunale di Trento, confermata successivamente (seppur con rideterminazione della pena) dalla Corte d'appello di Trento, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo, tra l'altro, l'erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione per travisamento probatorio. Secondo l'imputato il collegio d'appello si sarebbe meramente limitato ad affermare con assertività la qualifica di "pericolosi" in relazione ai rifiuti presenti in discarica, soffermandosi solo su dati suggestivi e non su considerazioni di effettivo rilievo tecnico-giuridico. Ciò, in quanto né all'atto dell'accertamento, né in successiva sede di istruttoria dibattimentale, era stata condotta alcuna analisi quantitativa e qualitativa sui rifiuti rinvenuti e repertati. Il ricorrente sosteneva che per quanto concerne l'accertamento della pericolosità di un rifiuto sarebbe sempre necessaria una specifica indagine sull'eventuale presenza di sostanze pericolose, non essendo sufficiente l'attribuzione di pericolosità nel codice CER.

Nel rigettare il ricorso dell'imputato per inammissibilità, il collegio giudicante ha affermato il seguente principio di diritto: "ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso, non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità" (punto n. 6 della pronuncia in commento).

Come accennato, la pronuncia in commento rispecchia un orientamento della giurisprudenza di legittimità che era stato già affermato due anni prima, con la sentenza n. 52838 del 14 dicembre 2016, in cui la stessa Terza Sezione riteneva anche in quel caso infondata la contestazione dei ricorrenti in merito all'assenza di preventive analisi sulla pericolosità di un rifiuto da parte dell'ARPA competente, "essendo sufficiente a tal fine che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità" (punto n. 18.2 della citata sentenza del 2016).

A fronte di una pronuncia così tranchant, resta, tuttavia, di dubbia interpretazione il concetto di "oggettiva pericolosità" che la Corte richiama, ma non approfondisce nemmeno con riferimento alla fattispecie concreta affrontata (non essendo, infatti, sindacabile in Cassazione la valutazione effettuata dal collegio di merito). Spetterà, dunque, alle Corti territoriali applicare il principio di diritto espresso dalla Terza Sezione, verificando quando sussistono in concreto gli elementi per qualificare come "oggettiva" la pericolosità di un rifiuto.

Pericolosità dei rifiuti: è sufficiente l'osservazione diretta della polizia giudiziaria.

A distanza di due giorni dalla sentenza appena commentata, la medesima Terza Sezione della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema della qualificazione di un rifiuto (sentenza n. 30626 del 6 luglio 2018).

Il caso concreto portato all'attenzione della Cassazione concerneva un'attività di gestione di rifiuti pericolosi in assenza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, D. Lgs. 152/2006) per la quale erano stati condannati due soggetti che avevano smaltito illecitamente mediante lo sversamento incontrollato al suolo di reflui provenienti da un impianto fognario civile.

Nel proporre ricorso per saltum in Cassazione, i due imputati contestavano, tra l'altro, l'erronea applicazione dell'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 per mancato accertamento della natura di rifiuto asseritamente sversato. Anche in questo caso, infatti, non era stato fatto dagli agenti accertatori alcun prelievo e alcun campionamento e, pertanto, a detta dei ricorrenti non sarebbe stata dimostrata la natura pericolosa del rifiuto gestito.

La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso manifestamente infondato, ha affermato con riguardo alla natura dei rifiuti (i reflui provenienti dall'impianto fognario illecitamente smaltiti) la non necessità dell'effettuazione di analisi: infatti - ha ritenuto il collegio giudicante - il fatto che vi sia stata diretta osservazione da parte del personale di polizia giudiziaria del prelevamento dei reflui e del loro successivo sversamento sul suolo, ne rende certa la natura di rifiuto pericoloso (in questo caso si trattava di un rifiuto tossico e nocivo).

La Terza Sezione ha richiamato, peraltro, in virgolettato un principio di diritto affermato in una conforme pronuncia risalente all'inizio degli anni Novanta (Cass. Pen., Sez. III, n. 7705 del 28 giugno 1991), nella quale il collegio di allora affermava che ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria un'analisi disposta dal giudice, dal momento che il convincimento dell'organo giudicante si può ricavare da altri elementi del processo.

 
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