Logo per la stampa
 
 

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Scarico di acque in violazione dell'autorizzazione integrata ambientale: quale sanzione applicare?

Il commento dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a una sentenza della Corte di Cassazione del 14 novembre 2018.

Con sentenza Cassazione penale, III Sez., 14 novembre 2018, n. 51480, la Suprema Corte analizza la questione della norma sanzionatoria applicabile nell’ipotesi in cui avvenga un superamento dei limiti di emissione per quanto concerne gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare la Corte delinea i confini applicativi del reato di cui all’art. 29 quaterdecies, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il caso da cui trae origine la pronuncia in commento riguarda l’amministratore di una società che era stato condannato dal tribunale per il reato previsto e punito dall’art. 29 quaterdecies, comma 3, D.Lgs. 152/2006 per inosservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA in possesso dell’ente. Segnatamente la condotta ascritta consisteva nella violazione di una prescrizione contenuta in un allegato tecnico dell’AIA, la quale prevedeva che lo scarico delle acque meteoriche dilavanti di prima pioggia doveva rispettare i limiti di emissione in acque superficiali riportate nella tabella 3 di cui all’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006. A fronte di tale inciso, il personale della locale Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente accertava il superamento dei limiti massimi di emissione in acque superficiali per i parametri COD, alluminio, ferro, rame e zinco a seguito di campionamento al punto di scarico.

Il privato proponeva ricorso per Cassazione, contestando, tra l’altro, l’erronea applicazione dell’art. 29 quaterdecies, comma 3 [i], del D.Lgs. 152/2006: trattandosi di una violazione concernente il superamento dei limiti di emissione in materia di scarichi, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ricondotto la condotta contestata alla fattispecie di cui alla lettera a) del predetto comma 3, e non, invece, alla successiva lettera c). Per il ricorrente, infatti, quest’ultima fattispecie – la quale si riferisce solo a determinate situazioni (scarichi in aree protette o aree di salvaguardia delle risorse idriche) – sarebbe l’unica a potersi riferire agli “scarichi” e non potrebbe trovare applicazione al caso di specie, non ricorrendone i presupposti sostanziali.

Nel ritenere infondate le doglianze del ricorrente, la Cassazione chiarisce il campo applicativo dell’art. 29 quaterdecies, comma 3, compiendo preliminarmente una breve disamina delle norme che puniscono la mancata osservanza delle prescrizioni dell’AIA.

Innanzitutto l’art. 29 quaterdecies, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 rappresenta la norma generale e sanziona amministrativamente, “salvo che il fatto costituisca reato”, ogni condotta consistente nella mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell’AIA [ii].

Il comma 3 del suddetto art. 29 quaterdecies, invece, pur riguardando sempre ipotesi di trasgressione delle prescrizioni, presenta un campo di applicazione più circoscritto, riferendosi, infatti, solo a determinate condotte. La norma, infatti, sanziona penalmente – “sempre che il fatto non costituisca più grave reato” – colui che non osserva le prescrizioni dell’AIA, nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita dalla violazione dei “valori limite di emissione”; b) sia relativa alla gestione dei rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpi idrici in aree protette.

Il richiamo alle “emissioni” contenuto nella lettera a), per la Corte dev’essere senz’altro letto alla luce dell’art. 5, comma 1, lett. i-septies, del D.Lgs. 152/2006, che ricomprende nel novero delle emissioni sia quelle in atmosfera, sia quelle in acqua (ovverosia, gli scarichi idrici).

Alla luce di quanto sopra, per il Collegio la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 29 quaterdecies, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, deve ritenersi applicabile sia al superamento dei limiti riguardanti le emissioni in atmosfera, sia al superamento dei limiti in relazione agli scarichi idrici. Invece, l’ipotesi di cui alla lettera c) costituisce una fattispecie diversa e autonoma rispetto a quella della lettera a), riferendosi, infatti, alle sole violazioni concernenti determinate tipologie di scarichi recapitanti in aree in cui vi è l’esigenza di particolare tutela.

A conclusione del suo ragionamento, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto:

le diverse condotte di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA o di quelle imposte dall’autorità indicate nell’art. 29 quaterdecies, comma terzo, D.Lgs. 152/06, alle lettere a) e c) costituiscono autonome ipotesi di reato, riguardando la lettera a) ogni caso di emissione, secondo la definizione data dall’art. 5, comma 1, lettera i-septies) D.Lgs. 152/06, in violazione dei valori limite e, pertanto, anche - e non solo – gli scarichi idrici, mentre quella di cui alla lettera c) riguarda i soli scarichi idrici recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, indipendentemente dal fatto che gli stessi superino valori limite predeterminati”.

Quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito ai confini applicativi all’art. 29 quaterdecies, comma 3, D.Lgs. 152/2006 nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni dell’AIA in materia di scarichi, risulta indubbiamente condivisibile, in quanto riconosce perfetta e distinta autonomia alle due fattispecie previste dalle lettere a) e c) del predetto comma.

LT



[i]
                        L’art. 29 quaterdecies, comma 3, stabilisce che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa”.

[ii]
                        Ai sensi dell’art. 29 quaterdecies, comma 2, D.Lgs. 152/2006 “salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorità competente”.