Con sentenza 14 ottobre 2022, n. 8773, la terza sezione del Consiglio di Stato ha emesso un pronunciamento di rilievo in merito al tema appalti pubblici e criteri ambientali minimi. Una ricostruzione dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha chiarito una volta di più la necessità di inserire i criteri ambientali minimi (CAM) nelle procedure di gara pubblica.
La Pastore srl aveva fatto ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza, Caserma “De Falco - Sottile”, di Bari, dolendosi del fatto che la gara, nella quale era arrivata quarta in graduatoria, si fosse svolta in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, il quale richiede l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva, di cui al decreto ministeriale n. 65 del 10 marzo 2020. Il TAR di Bari aveva dichiarato inammissibile il ricorso in quanto “tale doglianza non è stata tempestivamente rivolta contro la legge della gara, ma solo all’esito dell’aggiudicazione”. Il Consiglio di Stato, con sentenza 14 ottobre 2022, n. 8773, ha ribaltato il pronunciamento del TAR, in quanto la non conformità all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 “non è vizio tale da imporre un’immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nelle fattispecie eccezionali di clausole escludenti o impeditive”.
Il principio espresso dalla sentenza facilita quindi il ricorso nei confronti dei bandi che non applicano i CAM, perché stabilisce che non c’è, in tali casi, un onere di immediata impugnazione. In sostanza, chi partecipa alla gara e non si vede vincitore, può limitarsi a impugnare il provvedimento di aggiudicazione.
L’omesso inserimento dei criteri ambientali minimi nel bando di gara ha determinato pertanto, come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato in questione, la caducazione dell’intera gara e la riedizione totale della stessa. La sentenza si spinge anche a dichiarare l'inefficacia del contratto che era stato stipulato dall'amministrazione con l'aggiudicatario dopo l'aggiudicazione.
Nella medesima sentenza, inoltre, è richiamata la precedente, importante sentenza n. 972/2021 dello stesso Consiglio di Stato, la quale ha chiaramente affermato che le disposizioni in materia di CAM, “lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti”.
In sintesi
Pertanto, sulla base della vigente normativa e della giurisprudenza, si può riassumere quanto segue:
Questo quadro conferma l’importanza, per le stazioni appaltanti, di applicare la normativa in materia di criteri ambientali minimi, inserendoli sempre nelle procedure di gara, sin dal loro oggetto come richiede il codice degli appalti pubblici, se si vuole evitare successive impugnative, che possono arrivare anche dopo l’aggiudicazione.
Il ruolo di APPA
L’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente svolge un ruolo di informazione e supporto tecnico nei confronti degli Enti Pubblici trentini in materia di criteri ambientali minimi. Per maggiori informazioni, si visiti il sito web di APPA.
Marco Niro
Luca Tomasetto