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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Come è possibile trasportare i rifiuti non ricompresi nell'Accordo di programma?

Attualmente gli imprenditori agricoli che intendano trasportare i rifiuti prodotti dalle loro attività, non ricompresi nelle categorie dell'Accordo di programma (ad esempio: pali di cemento, girandole, fili di ferro ecc…), hanno due possibilità:

  • (1)  rivolgersi a ditte terze che svolgono professionalmente l'attività di trasporto di rifiuti (c.d. trasporto in conto terzi);
  • (2)  trasportare i propri rifiuti autonomamente (c.d. trasporto in conto proprio);

Ognuna delle due suddette possibilità è sottoposta a una puntuale disciplina, il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle sanzioni sia penali che amministrative in materia di trasporto di rifiuti irregolare. E’ allo studio una modifica dell’accordo per estendere ad altre categorie di rifiuti la raccolta organizzata.

1. Il trasporto di rifiuti in conto terzi

Gli imprenditori agricoli possono rivolgersi a ditte terze che svolgono professionalmente l'attività di trasporto di rifiuti: esse devono essere autorizzate e iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Al trasporto dei rifiuti in conto terzi si applicano le regole generali per il trasporto di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (art. 193):

-->        il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese dev'essere accompagnato da un formulario di identificazione dei rifiuti (“FIR”) dal quale emergano le informazioni essenziali relative al materiale trasportato (tra cui i dati del produttore dei rifiuti, origine, tipologia e quantità del rifiuto, impianto di destinazione, data, percorso, automezzo e indirizzo del destinatario ecc…);
-->       il formulario di identificazione (FIR) dev'essere redatto in quattro esemplari, compilato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del FIR deve essere trattenuta dal produttore (prima copia), le altre tre copie, invece, devono essere controfirmate e datate dal destinatario una volta che i rifiuti sono giunti a destinazione: una di esse resta al trasportatore (seconda copia), un'altra al destinatario (terza copia), mentre la quarta copia deve ritornare al produttore, che alla fine avrà dunque due copie del FIR (da conservarsi per almeno 5 anni).

Il mancato rispetto delle regole in materia di trasporto di rifiuti (ad esempio: mancata compilazione del FIR o compilazione incompleta o inesatta del FIR) comporta sia per l'imprenditore agricolo-produttore, sia per il trasportatore, l'applicazione delle sanzioni amministrative prevista dal Codice dell'ambiente (art. 258, sanzione amministrativa da euro 1.600 a euro 9.300).

Dove si trova il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e quali sono le modalità di compilazione?

I modelli di formulario di identificazione del rifiuto (FIR) si trovano presso qualsiasi cartolibreria e devono essere vidimati dagli uffici della Camera di commercio territorialmente competente (o dell'Agenzia delle entrate). La vidimazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

Le modalità di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) sono contenute nel decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 145.

2. Il trasporto in conto proprio

Qualora, invece, gli imprenditori agricoli non intendano rivolgersi ad un operatore specializzato e autorizzato al trasporto in conto terzi, possono trasportare loro stessi i rifiuti prodotti dall'attività agricola.