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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Ordinanza contingibile-urgente concernente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, nonchè disposizioni relative a scadenze, adempimenti, obblighi informativi, procedimenti amministrativi e sanzionatori in materia ambientale

ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006, in vigore per sei mesi dal 10 Aprile 2020
 

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n. 48 del 15 OTTOBRE 2020: QUADRO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE IN COMBINAZIONE CON ORDINANZE 10 APRILE 2020 E 31 LUGLIO 2020

 

Punti dell’ordinanza del 10 aprile 2020

Breve descrizione della deroga

Scadenza ed eventuale termine per il ritorno alla normale gestione

1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti

1.1 Deposito temporaneo – primo paragrafo sui termini

Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2020 dei termini massimi previsti dalla legge (art. 183, comma 1, lett bb), n. 2, d.lgs 152/2006)

31 dicembre 2020 (con ri-decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2021)

NB: dal 1° agosto 2020 al 14 ottobre 2020 i termini sono decorsi

1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti

1.1 Deposito temporaneo – secondo paragrafo sui volumi

+

1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio

Aumento dei volumi di stoccaggio per deposito temporaneo fino al doppio delle soglie volumetriche previste dalla legge (art. 183, comma 1, lett. bb, n. 2, d.lgs 152/2006)

15 ottobre 2020; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie previste dalla legge

1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti

1.2 Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 – primo paragrafo sui termini

Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 dei termini massimi previsti dalla legge o dalle autorizzazioni

31 luglio 2020

1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti

1.2 Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 – secondo paragrafo sui volumi

+

1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio

Aumento dei volumi di messa in riserva e deposito preliminare fino alla metà delle soglie volumetriche previste dalla legge o dalle autorizzazioni

15 ottobre 2020; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie volumetriche previste dalle autorizzazioni o dalla legge

2. Disposizioni in materia di adempimenti ambientali

Adempimento a prescrizioni o raccomandazioni di autorizzazioni o valutazioni ambientali cui non è stato possibile adempiere tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020

15 ottobre 2020; l’adempimento deve avvenire nel termine originariamente prescritto o, al massimo, entro sessanta giorni dal 15 ottobre 2020;

se l’adempimento, al netto del periodo di sospensione, scadesse tra il 15 e il 30 ottobre 2020, ad esso si dovrà ottemperare al massimo entro un mese dall’originaria scadenza (tra il 15 e il 30 novembre 2020)

 

Autonomi controlli che non è stato possibile eseguire tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020 (fatto salvo l’onere di comunicazione previsto dal punto 2.1 dell’ordinanza)

Ripristino della normale frequenza dal giorno successivo al 15 ottobre 2020 (o, al massimo, entro sessanta giorni, qualora la frequenza degli autonomi controlli sia superiore al periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020)

 

Possibilità di sospendere il termine di 15 giorni per la messa in esercizio degli impianti (salvo l’onere di comunicazione preventiva)

Dal 15 ottobre 2020 riprende il termine di 15 giorni per il periodo residuo

3. Terre e rocce da scavo

Possibilità per i produttori impossibilitati a proseguire le attività di sospendere i termini previsti da piani e dichiarazioni di utilizzo per il periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020

Dal 15 ottobre 2020 non è più possibile sospendere i termini di utilizzo

4. Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata

Differimento del versamento dei diritti di iscrizione al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell’emergenza sanitaria (15 ottobre 2020)

Il termine previsto per il versamento dei diritti di iscrizione è il 14 dicembre 2020

5. Disposizioni in materia di rifiuti urbani

Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dei nuclei famigliari in cui siano presenti persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria

Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020)

 

Disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020)

6. Disposizioni in materia di partecipazione pubblica nei provvedimenti amministrativi

Svolgimento tramite strumenti telematici o piattaforme digitali per le assemblee pubbliche o le altre forme partecipative che implichino l’assembramento di più persone per il periodo dell’efficacia dell’ordinanza

Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

Per completezza si invitano gli operatori ad un' attenta lettura delle norme citate utilizzando i link messi a disposizione.