ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006, in vigore per sei mesi dal 10 Aprile 2020
Ordinanza contingibile-urgente del Presidente della Provincia del 10 Aprile (Link all'atto)
Provvedimenti intervenuti dopo l’adozione dell’ordinanza:
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n. 48 del 15 OTTOBRE 2020: QUADRO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE IN COMBINAZIONE CON ORDINANZE 10 APRILE 2020 E 31 LUGLIO 2020
Punti dell’ordinanza del 10 aprile 2020 |
Breve descrizione della deroga |
Scadenza ed eventuale termine per il ritorno alla normale gestione |
1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.1 Deposito temporaneo – primo paragrafo sui termini |
Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 e tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2020 dei termini massimi previsti dalla legge (art. 183, comma 1, lett bb), n. 2, d.lgs 152/2006) |
31 dicembre 2020 (con ri-decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2021) NB: dal 1° agosto 2020 al 14 ottobre 2020 i termini sono decorsi |
1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.1 Deposito temporaneo – secondo paragrafo sui volumi + 1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio |
Aumento dei volumi di stoccaggio per deposito temporaneo fino al doppio delle soglie volumetriche previste dalla legge (art. 183, comma 1, lett. bb, n. 2, d.lgs 152/2006) |
15 ottobre 2020; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie previste dalla legge |
1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.2 Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 – primo paragrafo sui termini |
Sospensione tra il 23 febbraio e il 31 luglio 2020 dei termini massimi previsti dalla legge o dalle autorizzazioni |
31 luglio 2020 |
1. Disposizioni in materia di stoccaggio di rifiuti 1.2 Messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 – secondo paragrafo sui volumi + 1.3 Disposizioni di carattere generale per le diverse forme di stoccaggio |
Aumento dei volumi di messa in riserva e deposito preliminare fino alla metà delle soglie volumetriche previste dalla legge o dalle autorizzazioni |
15 ottobre 2020; i gestori che hanno beneficiato della deroga hanno a disposizione sessanta giorni di tempo dal 15 ottobre 2020 per il rientro nelle soglie volumetriche previste dalle autorizzazioni o dalla legge |
2. Disposizioni in materia di adempimenti ambientali |
Adempimento a prescrizioni o raccomandazioni di autorizzazioni o valutazioni ambientali cui non è stato possibile adempiere tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020 |
15 ottobre 2020; l’adempimento deve avvenire nel termine originariamente prescritto o, al massimo, entro sessanta giorni dal 15 ottobre 2020; se l’adempimento, al netto del periodo di sospensione, scadesse tra il 15 e il 30 ottobre 2020, ad esso si dovrà ottemperare al massimo entro un mese dall’originaria scadenza (tra il 15 e il 30 novembre 2020) |
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Autonomi controlli che non è stato possibile eseguire tra il 23 febbraio e il 15 ottobre 2020 (fatto salvo l’onere di comunicazione previsto dal punto 2.1 dell’ordinanza) |
Ripristino della normale frequenza dal giorno successivo al 15 ottobre 2020 (o, al massimo, entro sessanta giorni, qualora la frequenza degli autonomi controlli sia superiore al periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020) |
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Possibilità di sospendere il termine di 15 giorni per la messa in esercizio degli impianti (salvo l’onere di comunicazione preventiva) |
Dal 15 ottobre 2020 riprende il termine di 15 giorni per il periodo residuo |
3. Terre e rocce da scavo |
Possibilità per i produttori impossibilitati a proseguire le attività di sospendere i termini previsti da piani e dichiarazioni di utilizzo per il periodo 23 febbraio-15 ottobre 2020 |
Dal 15 ottobre 2020 non è più possibile sospendere i termini di utilizzo |
4. Registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in forma semplificata |
Differimento del versamento dei diritti di iscrizione al sessantesimo giorno successivo alla cessazione dell’emergenza sanitaria (15 ottobre 2020) |
Il termine previsto per il versamento dei diritti di iscrizione è il 14 dicembre 2020 |
5. Disposizioni in materia di rifiuti urbani |
Disposizioni per la raccolta dei rifiuti dei nuclei famigliari in cui siano presenti persone risultate positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria |
Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020) |
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Disposizioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti |
Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020) |
6. Disposizioni in materia di partecipazione pubblica nei provvedimenti amministrativi |
Svolgimento tramite strumenti telematici o piattaforme digitali per le assemblee pubbliche o le altre forme partecipative che implichino l’assembramento di più persone per il periodo dell’efficacia dell’ordinanza |
Le disposizioni di questo paragrafo rimangono in vigore fino al 31 gennaio 2021 (punto 19 dell’ordinanza n. 48 del 15 ottobre 2020) |
Per completezza si invitano gli operatori ad un' attenta lettura delle norme citate utilizzando i link messi a disposizione.