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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Quali regole occorre osservare per trasportare i rifiuti in conto proprio?

(a)    Iscrizione “semplificata” all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'iscrizione – del costo inferiore ai 40 euro – dev'essere effettuata presso la Camera di commercio territorialmente competente.

A differenza di quanto avviene per le imprese che svolgono professionalmente l'attività di trasporto di rifiuti, per le quali è richiesta l'iscrizione “ordinaria” all'Albo dei gestori ambientali, l'iscrizione all'Albo per il trasporto di rifiuti in conto proprio è un'iscrizione “semplificata”, che non prevede, ad esempio, la prestazione di garanzie finanziarie. All'Albo dev'essere altresì iscritto l'automezzo con cui si effettua il trasporto dei rifiuti.

(b)   Compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

Anche il trasporto in conto proprio, così come il trasporto in conto terzi, non esonera dal rispetto delle regole previste dal Codice dell'ambiente con la sola differenza che in quest'ipotesi la figura del produttore dei rifiuti e quella del trasportatore coincidono, pertanto:

-->  l'imprenditore agricolo (produttore e trasportatore dei rifiuti) deve redigere il formulario di identificazione (FIR);
-->  il trasporto dei rifiuti fino al sito di destinazione (centro di recupero o smaltimento) dev'essere accompagnato dal formulario.

Le deroghe previste per gli agricoltori rispetto alla compilazione del FIR

Gli imprenditori agricoli possono, tuttavia, beneficiare di alcune deroghe rispetto alla compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), previste direttamente dal Codice dell'ambiente (art. 193).

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR), infatti, non è richiesto

(1)   per il trasporto di rifiuti derivanti da attività agricola effettuato in modo occasionale e saltuario, se finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con cui sia stata stipulata una convenzione e se i rifiuti non eccedano il peso di 30 chilogrammi o il volume di 30 litri;
(2)   per la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private;
(3)   per la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la strada pubblica, se finalizzata al raggiungimento del luogo di deposito temporaneo dei rifiuti e la distanza tra i fondi non sia superiore a 10 km;
(4)   per la movimentazione dei rifiuti da parte dell'imprenditore agricolo dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità della cooperativa agricola o del consorzio agrario di cui l'agricoltore è socio.