Il deposito dei materiali non più utilizzabili (rifiuti) è consentito temporaneamente alle seguenti condizioni, tra le quali:
(1) i materiali depositati devono essere raccolti e avviati al recupero e/o smaltimento:
(2) i rifiuti devono essere depositati per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche previste per lo stoccaggio e gli imballaggi.
In altri termini, fermo restando il rispetto delle prescrizioni inerenti alle modalità di stoccaggio e agli imballaggi, per quanto attiene ai limiti temporali:
--> entro 30 metri cubi di rifiuti (ci cui 10 di rifiuti pericolosi) il deposito può durare massimo un anno;
--> raggiunti i 30 metri cubi, il soggetto ha tre mesi per la rimozione integrale del materiale.
Laddove siano rispettate le condizioni previste dal Codice dell'ambiente per il deposito temporaneo, non occorre alcuna autorizzazione.
Nel caso in cui non vengano rispettate condizioni per il deposito temporaneo, si verrebbero a configurare le fattispecie di reato previste dallo stesso Codice dell'ambiente, ossia: gestione non autorizzata di rifiuti, abbandono di rifiuti oppure, al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi, discarica abusiva.