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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, ai sensi dell'art. 78, comma 13, del D.Lgs. 152/2006.

Elenco delle sostanze prioritarie

La Direttiva 2000/60/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di politica delle acque con l’adozione tra l’altro di misure specifiche per combattere l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente. Con la Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2001 e la successiva Direttiva n. 2013/39/UE, è stato istituito un elenco di sostanze prioritarie, recepito in Italia con il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172. Detto decreto modifica l’art. 781, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, fissando l'obiettivo di affrontare alla fonte la questione delle emissioni di inquinanti e di eliminare le sostanze pericolose prioritarie negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, secondo le tempistiche riportate nella seguente tabella.

Sostanze PP

per cui prevedere l’ELIMINAZIONE

negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa
e nelle perdite

entro il 20 novembre 2021

Sostanze P

per cui prevedere la RIDUZIONE

negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa
e nelle perdite

entro il 20 novembre 2021

Sostanze E

per cui prevedere l’ELIMINAZIONE

dell’inquinamento delle acque

entro il 20 novembre 2021

Alcani, C10-C13, cloro

Alaclor

Antiparassitari ciclodiene:

Antracene

Atrazina

- Aldrin

Cadmio e composti

Benzene

- Dieldrin

Difeniletere bromato (1)

Clorfenvinfos

- Endrin

Endosulfan

Clorpirifos (Clorpirifos etile)

- Isodrin

Esaclorobenzene

1,2-Dicloroetano

DDT totale (2)

Esaclorobutadiene

Diclorometano

para-para-DDT

Esaclorocicloesano

Di(2-etilesilftalato

Tetracloroetilene

Idrocarburi policiclici aromatici

Diuron

Tricloroetilene

Benzo(a)pirene

Fluorantene

Tetracloruro di carbonio

Benzo(b)fluorantene

Isoproturon

 

Benzo(k)fluoranthene

Naftalene

 

Benzo(g,h,i)perylene

Nichel e composti

 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene

Ottilfenolo (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutilfenolo)

 

Mercurio e composti

Pentaclorofenolo

 

4- Nonilfenolo

Piombo e composti

 

Pentaclorobenzene

Simazina

 

Tributilstagno composti (Tributilstagno

catione)

Triclorobenzeni

 

 

Triclorometano

 

 

Trifluralin

 

Note: (1) Il difeniletere bromato comprende la somma dei congeneri 28, 47, 99,100, 153 e 154.

(2) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro 2,2 bis (p-clorofenil)etano , 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano, 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano.

 

Chiediamo pertanto alle Ditte di verificare l’eventuale utilizzo di dette sostanze nei cicli produttivi. Qualora se ne riscontri la presenza nelle materie prime o come sottoprodotti, la Ditta deve inviare all'Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente entro il 31 luglio 2021 una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.
 

1  “13. Le disposizioni del presente articolo concorrono a conseguire l'obiettivo dell'eliminazione delle sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, negli scarichi, nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché alla graduale riduzione negli stessi delle sostanze prioritarie individuate come P alla medesima tabella. Tali obiettivi devono essere conseguiti entro venti anni dall'inserimento della sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Per le sostanze indicate come E l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite entro il 2021”.