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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Impianti mobili volti al recupero di rifiuti

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA - nuova tipologia 7.z.b) allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152/2006

Si comunica che la tipologia 7.z.b) dell’allegato IV alla parte II del dl.gs. n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) è stata modificata dall’art. 35, comma 1, lett. I-bis), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2021, n. 108. La nuova formulazione di detta tipologia di opere e relative soglia risulta essere la seguente:
"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C,lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.

L'articolo 3 della  L.p. 19/2013 (Ambito di applicazione e valutazione preliminare) stabilisce che la legge provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale si applica ai progetti che devono essere sottoposti a VIA o al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa statale. In tale contesto la modifica alla tipologia 7.z.b) di cui sopra risulta immediatamente applicabile anche a livello provinciale.