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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Autorizzazione cumulativa per l'esercizio di operazioni di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo

nell'ambito dei cantieri la cui produzione complessiva non supera i 6.000 m3: efficacia cessata il 9 Aprile 2014

In riferimento all'autorizzazione in oggetto, informiamo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 70 del 2014, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha inserito l'art. 85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), limitatamente alle lettere d) ed e) del suo comma 2".

Con la presente comunichiamo pertanto che l'autorizzazione in oggetto, rilasciata sulla base dell'articolo 85-ter ora dichiarato incostituzionale, perde la sua efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sopra citata sentenza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


- AGGIORNAMENTO -
La sentenza n. 70 del 2014 della Corte Costituzionale è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale Corte Costituzionale - n. 16 del 9 aprile 2014. Pertanto, ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 85-ter a decorrere da oggi cessano di avere efficacia.


Fin da ora non potrà più essere presentato alcun nuovo "Modello recupero rifiuti in piccoli cantieri" per l'avvio di nuove campagne di recupero secondo l'autorizzazione in oggetto. Inoltre le campagne di recupero ancora in atto devono essere concluse non avvalendosi più della procedura stabilita dall'art. 85-ter del T.U.L.P., ma applicando fin da subito le altre procedure stabilite dalla vigente normativa ambientale.

 
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