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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

E' legge l'istituzione del SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente)

La PAT attende la pronuncia della Consulta su possibili profili di contrasto con lo Statuto speciale di Autonomia.

Lunedì 16 gennaio si è svolto a Roma il Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), il primo dall’entrata in vigore della legge 28 giugno 2016 n. 132, “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”.

La nuova normativa prevede che il SNPA costituisca un Sistema a rete investito da compiti fondamentali quali il monitoraggio dello stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, l'attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie attività, il supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, la raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che costituiranno la fonte ufficiale in tale ambito.

Il SNPA nasce per assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. Per questo, sono istituiti i LEPTA, strategici per la reale messa in atto del Sistema, in quanto rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiranno il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per i servizi che dovrà garantire il SNPA.

La Provincia autonoma di Trento, in merito a possibili profili di contrasto con le norme statutarie che attribuiscono potestà legislative ed amministrative alle Province autonome, ha ritenuto necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta provinciale dall’articolo 54, comma primo, n. 7) dello Statuto speciale impugnando alcune disposizioni della predetta legge 132/2016 avanti la Corte Costituzionale.

I dubbi riguardano diversi parti della norma in questione. In particolare all'articolo 7 (Agenzie per la protezione dell'ambiente), laddove è riconosciuto alle Regioni ed alle Province autonome il potere di disciplinare con proprie leggi la struttura delle agenzie nonché il loro funzionamento, il loro finanziamento e la pianificazione delle loro attività, con il limite tuttavia del rispetto dei LEPTA (come stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 3) e della considerazione del programma triennale delle attività (di cui all'articolo 10), predisposto dall'ISPRA, previo parere vincolante, del Consiglio del Sistema nazionale (di cui all'articolo 13), ed approvato con decreto del Ministro competente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni. Un ulteriore limite al predetto potere legislativo delle Regioni e delle Province autonome nella materia è previsto imponendo loro di apportare alle leggi istitutive delle rispettive Agenzie le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto dell'articolo in questione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 7). In particolare rileva la disposizione che prevede che le Agenzie per la Protezione dell'ambiente siano “persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile” (comma 1). Detta prescrizione, concernente la struttura organizzativa delle agenzie, appare lesiva delle competenze provinciali (comma 7, in combinato disposto con il comma 1), nonché, in quanto impone scelte organizzative non necessarie al raggiungimento dello scopo, in contrasto con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza (articoli 3 e 97 Cost.), con conseguente incidenza sul riparto delle competenze tra lo Stato e le Province autonome, in quanto la Provincia autonoma di Trento dovrebbe modificare la propria legislazione già emanata nelle materie di competenza.