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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Cosa fare per difendersi


La tutela dal rumore può essere ottenuta in sede amministrativa, civile e panale. In particolare, in sede amministrativa, la norma di riferimento è la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 recante "Legge quadro sull’inquinamento acustico" e i relativi decreti attuativi (per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione Normativa del sito). Nell’ambito civile, invece, è necessario riferirsi all’articolo 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni.

Infine, la tutela penale fa riferimento all’articolo 659 del Codice Penale che punisce sia chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone medianti schiamazzi o rumori o abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche o mediante strepiti di animali, sia chi provoca detti disturbi esercitando una professione o un mestiere rumoroso.

Rumori prodotti da sorgenti sonore fisse, da attività e comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali

Il cittadino, in presenza di un rilevante disturbo, caratterizzato da elevati livelli di rumorosità, prodotto da sorgenti sonore fisse, da attività commerciali e professionali può richiedere, con lettera firmata, un sopralluogo all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente. In particolare la lettera dovrà riportare l’indirizzo e il numero telefonico del mittente, l’indicazione della fonte di rumore il luogo, le modalità e la durata dell’immissione sonora.

Rumore prodotto da attività temporanee

Le attività temporanee, quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico, o aperto al pubblico, qualora comportino l’uso di macchinari rumorosi e/o impianti rumorosi, possono essere autorizzate dal comune anche in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1995 n.447 e dai relativi decreti attuativi. In tal caso il comune, prescrive l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo le emissioni acustiche e individua le fasce orarie entro le quali possono essere esercitate tali attività.
Il comune può autorizzare il superamento dei limiti stabiliti dalle norme sopraccitate anche ai fini dell'esercizio e dello svolgimento dei servizi pubblici essenziali e di manifestazioni in occasione di festività, prescrivendo l'adozione delle misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo ed eventualmente determinando fasce orarie entro le quali possono essere esercitati tali servizi e manifestazioni.
Quindi per le problematiche relative alle fattispecie descritte ci si può rivolgere alla Polizia Municipale o all’ufficio tecnico dei comuni territorialmente competenti.


Rumori condominiali

Per i rumori condominiali (audio del televisore elevato, rumore di elettrodomestici, ecc.) è opportuno rivolgersi all’amministratore, che inviterà l’inquilino responsabile a limitare i rumori o ad attenersi agli orari eventualmente previsti dal Regolamento condominiale.