Il regolamento EMAS III (CE n. 1221/2009) è uno strumento volontario di certificazione ambientale riconosciuto a livello europeo. Il suo obiettivo consiste nel promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:
|
Il Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (Eco-managment and Audit Scheme) è stato emanato dall’Unione Europea nel 1993 (EMAS I). Il sistema è poi stato sottoposto a revisione nel 2001, per integrarvi la norma ISO 14001, dando origine al Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS II), sostituito nel 2009 dal Regolamento n. 1221/2009 (EMAS III).
Chi può partecipare ad EMAS III
EMAS III è aperto a qualsiasi organizzazione definita come un gruppo, una società, un azienda, un impresa, un autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità Europea, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa.
La procedura per ottenere la Registrazione EMAS
Il percorso che un’organizzazione deve realizzare per ottenere la registrazione EMAS prevede di :
Dopodiché, l'organizzazione deve superare la verifica indipendente di un verificatore accreditato ed ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale.
Infine, deve inviare la domanda di registrazione all'Organismo Competente. In caso di istruttoria con esito positivo da parte dell'Organismo Competente, l'organizzazione ottiene infine la registrazione EMAS.
I vantaggi di EMAS
Le organizzazioni registrate EMAS traggono benefici sia economici sia organizzativi migliorando, in più, la loro immagine e la loro reputazione.
Il ruolo di APPA
L’APPA di Trento, oltre a promuovere e sostenere la diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale in tutti i settori di possibile applicazione, svolge un ruolo attivo nella fase di registrazione EMAS delle organizzazioni.
1. In base a quanto stabilito nel regolamento EMAS (art.13 – registrazione delle organizzazioni), la registrazione è concessa su delibera dell’organismo competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, previa conduzione di un istruttoria tecnica affidata ad ISPRA (ex APAT).
L’ISPRA, a sua volta, tramite il Settore EMAS, si avvale della collaborazione delle ARPA/APPA (Agenzie Regionali - Provinciali per la Protezione Ambientale) competenti per territorio (in quanto organi di controllo ambientale) nelle fasi di registrazione, rinnovo registrazione, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni.
L’APPA di Trento, configurandosi come autorità provinciale competente in materia di controllo ambientale, fornisce ad ISPRA attraverso una relazione scritta (...), che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, tramite:
Al termine dell'istruttoria sulla conformità legislativa (max 60 gg.) viene inviato un apposito report al Settore EMAS dell' ISPRA.
Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, dopo aver visionato la Dichiarazione Ambientale ed aver appurato la piena conformità normativa, delibera la registrazione dell'organizzazione.
2. L'APPA fornisce dati ambientali relativi ad attività di monitoraggio e controllo effettuate dalle Unità Organizzative e Settori dell'Agenzia a supporto dell'esecuzione dell'Analisi Ambientale Iniziale.
3. L'APPA fornisce informazione e comunicazione in materia di EMAS agli enti interessati, pubblici e privati.