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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

EMAS


Il regolamento EMAS III (CE n. 1221/2009) è uno strumento volontario di certificazione ambientale riconosciuto a livello europeo. Il suo obiettivo consiste nel promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:

  • l'istituzione e l'applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale;
  • la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi;
  • l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali;
  • un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate;
  • il coinvolgimento attivo e un'adeguata formazione del personale da parte delle organizzazioni interessate.

Il Sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (Eco-managment and Audit Scheme) è stato emanato dall’Unione Europea nel 1993 (EMAS I). Il sistema è poi stato sottoposto a revisione nel 2001, per integrarvi la norma ISO 14001, dando origine al Regolamento (CE) n. 761/2001 (EMAS II), sostituito nel 2009 dal Regolamento n. 1221/2009 (EMAS III).

 

Chi può partecipare ad EMAS III

EMAS III è aperto a qualsiasi organizzazione definita come un gruppo, una società, un azienda, un impresa, un autorità o un'istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata all'interno o all'esterno della Comunità Europea, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa.

La procedura per ottenere la Registrazione EMAS

Il percorso che un’organizzazione deve realizzare per ottenere la registrazione EMAS prevede di :

  1. Effettuare un’analisi ambientale iniziale (AAI)
  2. Definire la Politica Ambientale dell'organizzazione
  3. Definire il Programma Ambientale dell'organizzazione
  4. Dotarsi di un sistema di gestione ambientale (SGA)
  5. Effettuare verifiche interne (audit)
  6. Predisporre una Dichiarazione Ambientale (DA)

Dopodiché, l'organizzazione deve superare la verifica indipendente di un verificatore accreditato ed ottenere la convalida della Dichiarazione Ambientale.

Infine, deve inviare la domanda di registrazione all'Organismo Competente. In caso di istruttoria con esito positivo da parte dell'Organismo Competente, l'organizzazione ottiene infine la registrazione EMAS.

I vantaggi di EMAS

Le organizzazioni registrate EMAS traggono benefici sia economici sia organizzativi migliorando, in più, la loro immagine e la loro reputazione.

  • Miglior rapporto con le autorità: rispetto e documentabilità di tutti i requisiti normativi nazionali, regionali e locali, eliminando i rischi di incorrere in sanzioni penali o civili. Le autorità di controllo possono considerare, in fase di autorizzazione e controllo, gli sforzi compiuti dalle imprese e l’atteggiamento responsabile nel rispetto della legge, testimoniato dalla registrazione EMAS. C'è inoltre la possibilità di autocertificazione per le imprese, per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reiscrizione all’Albo (art. 18 della L.93/2001)
  • Efficienza: vista come ottimizzazione dell’organizzazione tra i reparti aziendali e crescita della flessibilità per rispondere rapidamente ai cambiamenti strutturali del mercato attraverso l' individuazione delle aree di inefficienza ed una corretta gestione degli impianti, delle procedure di lavoro, e delle emergenze. Grazie all’ottimizzazione dei processi, si ha un risparmio di costi sopratutto relativi ad energia, materie prime, smaltimento dei rifiuti.
  • Miglior rapporto con i clienti: è dovuto ad una maggiore credibilità rispetto ad altri attori economici, grazie all’utilizzazione del logo EMAS e alla dichiarazione ambientale come documenti pubblici, conquista o mantenimento di quote di mercato, soprattutto per chi esporta nei Paesi che hanno una cultura ambientale, dove è lo stesso cliente finale ad operare la selezione e la scelta dei prodotti o dei propri fornitori.
  • Miglior rapporto con i dipendenti: maggiore senso di responsabilità e coinvolgimento del personale verso una efficienza eco-compatibile, grazie all’informazione e sensibilizzazione operata dai vertici aziendali
  • Diminuzione dei costi assicurativi: una diminuzione dell’importo del premio assicurativo dimostrando di avere ridotto le probabilità di rischio di incidenti o di avere diminuito l’entità dei potenziali effetti
 

Il ruolo di APPA

L’APPA di Trento, oltre a promuovere e sostenere la diffusione dei Sistemi di Gestione Ambientale in tutti i settori di possibile applicazione, svolge un ruolo attivo nella fase di registrazione EMAS delle organizzazioni.


1.
In base a quanto stabilito nel regolamento EMAS (art.13 – registrazione delle organizzazioni), la registrazione è concessa su delibera dell’organismo competente, il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, previa conduzione di un istruttoria tecnica affidata ad ISPRA (ex APAT).

L’ISPRA, a sua volta, tramite il Settore EMAS, si avvale della collaborazione delle ARPA/APPA (Agenzie Regionali - Provinciali per la Protezione Ambientale) competenti per territorio (in quanto organi di controllo ambientale) nelle fasi di registrazione, rinnovo registrazione, sospensione e cancellazione dal registro EMAS delle organizzazioni.

L’APPA di Trento, configurandosi come autorità provinciale competente in materia di controllo ambientale, fornisce ad ISPRA attraverso una relazione scritta (...), che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, tramite:

  • una verifica storica e aggiornata di tutte le informazioni significative disponibili sull’organizzazione, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, ad eventuali pendenze o prescrizioni in atto, al grado di sviluppo delle conoscenze di specifico interesse, ecc.;
  • qualora necessario, sopralluoghi mirati ed indagini strumentali per la raccolta di dati ambientali significativi.

Al termine dell'istruttoria sulla conformità legislativa (max 60 gg.) viene inviato un apposito report al Settore EMAS dell' ISPRA.
Il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, dopo aver visionato la Dichiarazione Ambientale ed aver appurato la piena conformità normativa, delibera la registrazione dell'organizzazione.

2. L'APPA fornisce dati ambientali relativi ad attività di monitoraggio e controllo effettuate dalle Unità Organizzative e Settori dell'Agenzia a supporto dell'esecuzione dell'Analisi Ambientale Iniziale.

3. L'APPA fornisce informazione e comunicazione in materia di EMAS agli enti interessati, pubblici e privati.

 

 
Per saperne di più: