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Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

Il quadro normativo

L’introduzione di criteri ambientali negli acquisti pubblici è regolamentata da atti legislativi comunitari, nazionali e provinciali.

 


Legislazione comunitaria

La Comunicazione della Commissione n. 274 del 2001 indica le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, come quella di prescrivere i materiali da utilizzare o particolari modalità produttive, di far riferimento a marchi ecologici, di richiedere ai fornitori esperienza specifica in materia ambientale o il possesso di un sistema di gestione ambientale certificato.

Le Direttive del Parlamento n. 17 e n. 18 del 2004 emanate in materia di forniture pubbliche, chiariscono il quadro giuridico relativo all’inserimento di criteri ambientali negli acquisti pubblici, subordinando il principio di economicità alla valorizzazione di tali criteri. La direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici ha successivamente abrogato la direttiva 2004/18/CE, mentre la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ha abrogato la direttiva 2004/17/CE. In particolare, la Direttiva 2014/24/UE contiene un maggiore orientamento verde, stabilendo aall’articolo 68 che le stazioni appaltanti, nel procedere all'acquisto di forniture, servizi e lavori, dovranno valutare non solo il prezzo all’acquisto ma anche i costi del loro ciclo di vita.

La Comunicazione della Commissione n. 400 del 2008 (“Appalti pubblici per un ambiente migliore”), “invita gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare l’approccio e il metodo proposti per la definizione di criteri comuni in materia di GPP, l’obiettivo politico e gli strumenti raccomandati per incrementare e migliorare tale tipo di appalti/acquisti”.

 

Legislazione nazionale

Emanato in attuazione di tre direttive comunitarie, il decreto legislativo 22/1997 stabilisce che gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico debbano acquistare prodotti ottenuti da materiale riciclato in misura non inferiore al 30% rispetto al fabbisogno. Il decreto ministeriale 203/2003 ha dato attuazione alla norma. Esso stabilisce che la quota del 30% di acquisti in materiale riciclato è da calcolarsi per ciascun anno solare e per ciascuna categoria di prodotto, e istituisce un Repertorio del riciclaggio, che elenca i manufatti e i beni riciclati disponibili sul mercato. Otto circolari del Ministero dell’Ambiente hanno fornito indicazioni di operatività in altrettanti settori merceologici (tessile e abbigliamento, plastico, carta, legno e arredo, ammendanti, edile, stradale e ambientale, articoli in gomma, oli minerali usati).

Il decreto legislativo 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici) ha recepito le Direttive comunitarie 17 e 18 del 2004, fornendo, in qualche passaggio, input ancor più vigorosi di quelli di matrice comunitaria. In particolare, l’art. 68 introduce l’obbligo di definire le specifiche tecniche ambientali “ogniqualvolta sia possibile”. L'articolo è stato poi radicalmente modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che a sua volta è stata abrogata dal decreto legislativo 50 del 2016 che ha introdotto il nuovo Codice degli appalti pubblici recependone i contenuti (vedi oltre).

La legge Finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) ha stanziato 50.000 euro per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Piano d'Azione Nazionale sul GPP, approvato con decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 e aggiornato con decreto interministeriale del 10 aprile 2013, è concepito per dare finalmente attuazione alla politica degli acquisti pubblici verdi in Italia. Undici le categorie merceologiche individuate dal Piano in base a significatività degli impatti ambientali e volumi di spesa pubblica coinvolti (arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, servizi urbani e al territorio, servizi energetici, attrezzature elettriche ed elettroniche per ufficio e relativi materiali di consumo, prodotti tessili e calzature, cancelleria, ristorazione, contratti di servizio per la gestione degli edifici, trasporti). I decreti ministeriali che definiscono i criteri ambientali minimi sono stati in parte approvati, in parte sono in fase di approvazione. Per informazioni sul Piano d'Azione Nazionale sul GPP e i relativi decreti attuativi, si rinvia all'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Ambiente.

La legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016 e in vigore dal 2 febbraio 2016, reca "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Essa, fra le altre cose, rende obbligatori gli acquisti pubblici verdi per tutti gli Enti Pubblici italiani. Infatti, come disposto dall'articolo 18 del testo di legge, i criteri ambientali minimi approvati finora dal Ministero dell'Ambiente, quelli che verranno approvati in futuro e tutti i futuri aggiornamenti dei criteri medesimi devono essere inseriti obbligatoriamente nelle procedure di acquisto pubblico. 

I suddetti contenuti della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono stati abrogati e interamente recepiti dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che ha rinnovato il Codice degli appalti pubblici. L'obbligo di acquisto verde, in particolare, è contenuto nell'articolo 34 del vigente Codice degli appalti pubblici, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017. Dal punto di vista degli acquisti verdi, gli altri articoli rilevanti del Codice sono i seguenti: 50, 87, 93, 95, 96, 144.

 

Legislazione provinciale

La legge provinciale n. 5/1998. Essa impone che almeno metà della carta acquistata dalla Provincia, dagli Enti Pubblici e dalle società a prevalente capitale pubblico sia carta riciclata (art. 11, comma 2) e che almeno il 30% dei prodotti acquistati dai medesimi soggetti sia in materiale riciclato (art. 11, comma 1bis introdotto dalla legge provinciale n. 10 del 2004).

La Delibera di Giunta Provinciale n. 41/2012, come aggiornata dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 2318/2017. Regolamenta il GPP all'interno delle strutture della Provincia autonoma di Trento.

La legge provinciale n. 17/2017, art. 30, che ha modificato la legge n. 2/2016. Essa dà facoltà alla Giunta Provinciale di prevedere l'applicazione in modo progressivo o differito dei criteri ambientali minimi fissati dalla disciplina statale, o di introdurne di diversi. In assenza dell'intervento della Giunta Provinciale, si continuano ad applicare i criteri ambientali minimi fissati dalla disciplina statale.

 
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